I Revisori dei Conti – in numero di tre effettivi ed un supplente – eletti dalla Assemblea Nazionale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.
I Revisori dei Conti devono seguire e controllare l’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione; della loro opera devono dare relazione all’Assemblea Nazionale.
» Articolo 18
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