MATRIS ANIMO CURANT Associazione Italiana Donne Medico — A.I.D.M.
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Statuto
Articolo 12
Gli organi nazionali dell’Associazione di cui al precedente art.10 sono eletti con votazione su liste separate in occasione della riunione dell’Assemblea nazionale, coincidente con la scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale, che resta in carica per tre anni dalla sua elezione ed è rieleggibile per il solo triennio successivo.

Per la formazione delle liste ogni Sezione dovrà inviare alla Presidente Nazionale i nominativi delle candidate, designate dalla Assemblea di sezione appositamente convocata, nel numero indicato a fianco di ogni seguente Organo nazionale da eleggere:
  • a) presidente: una candidata per ogni sezione;
  • b) consiglio direttivo nazionale: due per ogni sezione
  • c) collegio dei Revisori dei conti: una per ogni sezione;
  • d) comitato dei Garanti: una per ogni sezione.

Le assemblee di sezione dovranno provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma di questo articolo entro il sessantesimo giorno precedente la data di riunione dell’Assemblea nazionale. Nel verbale di riunione della assemblea di sezione, sottoscritto dalla presidente e dalla segretaria, dovranno riportarsi i nominativi delle candidate secondo l’ordine fissato nel comma 2° di questo articolo. I verbali dovranno essere inviati alla Presidente nazionale e, comunque, entro il 45° giorno precedente la data di riunione dell’Assemblea nazionale.

La Presidente Nazionale, ricevuti i verbali delle Assemblee di sezione, provvederà a raccogliere in quattro liste separate le candidate così come designate e ad inviarle a tutte le Presidenti direttamente almeno un mese prima della riunione della Assemblea nazionale. Sarà compito della Presidente di sezione rendere noti i nomi delle Candidate alla Socie della sua sezione.

Nel giorno fissato per la riunione dell’Assemblea nazionale, prima di ogni operazione, si insedierà l’ufficio elettorale. Il consiglio Direttivo nazionale, in una apposita seduta, convocata almeno dieci giorni prima della predetta riunione dell’Assemblea generale eleggerà cinque socie componenti l’ufficio elettorale e ne darà subito comunicazione alle interessate. All’atto di insediamento di detto ufficio elettorale, le cinque socie provvederanno a scegliersi la Presidente.

Ogni sezione potrà esprimere il voto in modo proporzionale:
1 voto per le sezioni da 10 a 20 socie
2 voti   21 a 30 socie
3 voti   31 a 40 socie
4 voti   41 a 50 socie
5 voti   51 a 60 socie
6 voti   61 a 70 socie
7 voti   71 a 80 socie
8 voti   81 a 90 socie
9 voti   91 a 100 socie
10 voti per le sezioni con più di 100 socie

I voti possono essere espressi anche da una sola rappresentante di sezione. Le assemblee di sezione provvederanno, prima della data delle elezioni, alla nomina della o delle delegate alla votazione; la delega deve essere scritta e firmata dalla Presidente e dalla Segretaria della sezione di appartenenza.

La socia o le socie, designata/e a votare, previa verifica della sua/loro identità, esprimerà/esprimeranno il/ proprio/i voto/i segreto su ogni lista nel modo seguente: per la elezione della Presidente potrà essere votata una sola candidata; per la elezione del consiglio direttivo potranno essere votate tre candidate; per la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere votate tre candidate; per la elezione del Comitato dei garanti potranno essere votate tre candidate.

Dall’ufficio elettorale saranno consegnate 4 buste (in numero pari al quorum avente diritto) contenenti ognuna una lista, per la presidente, per le consigliere, per i revisori dei conti, per i membri del comitato dei garanti. La socia, dopo votazione segreta, depositerà direttamente nell’urna le buste.

Completate le operazioni di votazione, l’Ufficio elettorale aprirà le buste e raccoglierà le schede in 4 gruppi distinti per ogni Organo da eleggere; quindi procederà al conteggio dei voti nell’ordine indicato nel precedente comma 2° di questo articolo. Dopo il conteggio dei voti saranno elette: Presidente: la socia che ha riportato il maggior numero di voti; Consiglio Direttivo Nazionale: le prime dieci candidate che hanno riportato il maggior numero dei voti; Consiglio dei Revisori dei Conti: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti, la 4 entrerà come supplente; Comitato dei Garanti: le prime 3 socie che hanno riportato il maggior numero dei voti.

La Presidente uscente potrà essere rieletta per il solo triennio successivo e, se non rieletta, rimarrà nel Consiglio direttivo nazionale come PastPresident per un solo mandato e con solo voto consultivo.

I membri di ogni Organo nazionale, alla scadenza del mandato, potranno essere rieletti per il solo triennio successivo.

In caso di dimissione della Presidente o di qualsiasi altro Organo nazionale, il Consiglio direttivo nazionale dovrà subito essere convocato per la surrogazione della Presidente dimissionaria o delle socie dimissionarie di qualsiasi altro organo nazionale dell’Associazione con la socia che nelle elezioni nazionali segue, nella rispettiva graduatoria, la dimissionaria. L’eletta per surrogazione resterà in carica per il compimento del triennio successivo di durata in carica del Consiglio direttivo nazionale.


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